Statuto

“LESTO PUNTO IT” ASSOCIAZIONE TURISTICA PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO IN ITALIA: SITI INTERNET PER L’OSPITALITA’, LA GASTRONOMIA, LO SVAGO

STATUTO: TITOLO I (Denominazione, Scopo, Patrimonio Sociale)
ARTICOLO 1
E’ costituita in Roma, l’Associazione denominata “LESTO PUNTO IT” la cui finalita’ unica e’ la promozione delle opportunita’ di interesse turistico in Italia tramite recensioni validate, liberamente e gratuitamente fruibili e implementabili, nel rispetto del seguente
decalogo REDATTO DALL’ASSOCIAZIONE EUROPEA HOTREC:
A) Le recensioni dei clienti devono essere pubblicate esclusivamente dopo una accurata verifica dell’autenticità, da parte di uno staff editoriale qualificato.

EDITORIAL CONTROL: Guest reviews should only be published after verification by qualified editorial staff of the authenticity and reliability of the entry.[HOTREC.eu]

 

B) Prevenzione e manipolazione – I siti di recensione devono garantire che le recensioni di un hotel sono fornite esclusivamente da clienti che abbiano realmente soggiornato presso la struttura alberghiera. La valutazione non deve essere basata su una media aritmetica ma su una media statistica. Una soluzione alternativa e’ escludere il 10% delle peggiori e delle migliori recensioni dal calcolo.

PREVENTION OF MANIPULATION
B.1 Site providers should ensure that reviews of a hotel are provided only by guests who have actually stayed in the hotel.
B.2 Guests should indicate their date of stay in the hotel.
B.3 The number of ratings in relation to the number of hotel rooms should be a factor in the calculation of any ranking.
B.4 The review site should indicate the source of input of individual reviews if they are originally stemming from a third party’s website in order to give guests and hoteliers the possibility to trace back the review.
B.5 Information displayed on review sites should be truthful and not biaised impurely towards the user in order to divert him to third parties booking channels.

 

C) Garanzia di qualità – Le recensioni devono riferirsi esclusivamente ai servizi effettivamente offerti dall’Hotel. Il cliente deve essere invitato a commentare esclusivamente i servizi di cui ha usufruito. I siti di recensione devono fornire all’utilizzatore dei criteri di valutazione. L’utilizzatore deve avere l’opportunità di esprimere la propria valutazione non solo tramite un ”rating” ma anche attraverso testo.

QUALITY ASSURANCE
C.1 Site providers should ensure that hotel contact coordinates, basic content data, availability or rates figures shown on their sites are displayed accurately.
C.2 Reviews should only refer to the hotel facilities that are actually offered by the hotel. For example, an evaluation of the “gastronomic” performance of a hotel offering breakfast only should not influence the rating of this hotel.
C.3 The hotel guest should be led to comment exclusively upon the services and offers he/she actually took advantage of during his/her stay in the hotel. For example, a guest not using the spa facilities or the restaurant of a hotel should refrain from posting a review on these hotel facilities.
C.4 Review sites should provide the user with evaluation criteria, which are
– relevant;
– with appropriate levels of detail;
– commensurate with the characteristics of the hotel; and
– open for additional questions on request by the hotel.
C.5 The user should be given the opportunity to express the evaluation not only via ratings, but also via “open” texts.

 

D) Nessuna recensione anonima – Le recensioni non devono essere anonime, l’albergatore deve avere la possibilità di replicare.

ANONYMITY:
Reviews should not be anonymous to the site provider, through whose intermediation the hotelier should have the possibility to react. The site provider should reconfirm e-mail addresses used by guests and exclude temporary e-mail addresses.

 

E) Un numero minimo garantito di recensioni – I siti dovrebbero pubblicare le recensioni, solo quando il numero delle recensioni per un hotel specifico coincidano. Al fine di evitare un problema ”uovo o gallina” durante la fase di creazione di un sito di recensione, il ”provider” dovrebbe prestare particolare attenzione nella supervisione delle singole recensioni, sino a raggiungere il numero critico. Comunque il numero di recensioni non dovrebbe essere mai inferiore a 10.

MINIMUM NUMBER OF REVIEWS
E.1 Sites should only display reviews when the number of reviews for a specific hotel is meaningful in relation to the number of rooms.
E.2 In order to avoid a “chicken-and-egg problem” during the construction phase of a review site, its provider should take particular care in supervising the individual reviews until a critical number is reached.

 

F) Armonizzazione della classificazione – Al fine di migliorarla comparazione, i siti di recensione alberghiera dovrebbero mirare ad armonizzare la loro scala di classificazione, un esempio potrebbe essere 1 (il peggiore) a 10 (il migliore), e dare un orientamento sul significato della classificazione. In nessuna circostanza dovrebbero essere usate le stelle, al fine di evitare confusione con la classificazione ufficiale dell’albergo.

BUSINESS RELATIONS
For the sake of independent choices and transparency for consumers and hoteliers, hotel review providers should communicate the basics of sources of their revenues.

 

G) Diritto di replica – In caso di recensione negativa, i siti dovrebbero automaticamente offrire all’albergo la possibilità di reazione (ad esempio con un avviso via e-mail). Tale procedura permetterebbe all’albergo di gestire in tempo ed attivamente la lamentela del cliente.

RIGHT OF REPLY
In case a review is posted (positive or negative), sites should automatically inform the hotel about it (e.g. by an e-mail “alert” system) and offer the hotel the chance to react. Such a procedure will allow the hotel to assess and manage guest complaints actively and promptly. When available, use should also be made of the official ombudspersons for the hotel industry and their mediation services.

 

H) Legalità – Le recensioni dovrebbero essere veritiere e basate sulla personale e reale esperienza degli autori. Gli albergatori hanno il diritto legale di salvaguardarsi contro critiche diffamatorie. Le false recensioni dovrebbero essere rimosse dai siti rapidamente ed in maniera non burocratica.

LEGAL CERTAINTY
Reviews should be truthful and based on the personal experiences of their authors. Hoteliers have a legal right of protection against defamatory criticisms. False factual statements should be removed from sites in a quick and non-bureaucratic manner.

 

I) Dati aggiornati – I siti dovrebbero pubblicare solo recensioni correnti. Dopo un massimo di due anni, le recensioni dovrebbero essere automaticamente rimosse.

UP-TO-DATE DATA
Sites should only display current reviews. After a maximum of two years, reviews should no longer influence the rating and should be deleted automatically.

 

L) Indicazione della classificazione ufficiale dell’albergo – Al fine di incrementare la trasparenza per i clienti, i siti di recensione dovrebbero fornire informazioni sulla classificazione ufficiale della struttura alberghiera, in accordo con il sistema di classificazione del relativo paese, includendo, laddove possibile, un link sui criteri di classificazione.

OFFICIAL STAR CLASSIFICATION
L.1 In order to increase transparency for consumers, hotel review providers should always supply information about the official star classification of hotels in accordance with the system in place in the country(ies) concerned, including a link to the applicable classification criteria and specify when they use their own classification system..
L.2 Review sites should check star levels of establishments at least yearly together with the official classification providers. Review sites are invited also to include reference to quality schemes.
L.3 Under no circumstances should star symbols be used for reviews, so as to avoid any confusion with official hotel classifications.
HOTREC “On hotel review providers and the hospitality industry”
http://www.hotelreviewsites.hotrec.eu/files/view/1512-d-1110-322-ml-revised_hotrec_working_paper_on_hotel_review_sites.pdf

Traduzione italiana a cura di Federalberghi
ARTICOLO 2
L’Associazione si prefigge:
a) di promuovere e sviluppare le collaborazioni e interazioni via Internet DIRETTAMENTE tra turisti e le strutture ricettive e di ristorazione, musei e poli turistici in Italia, facilitando GRATUITAMENTE il reperimento e la divulgazione di informazioni e servizi turistici;
b) di favorire in ogni modo (senza intermediazioni o oneri simili) il contatto diretto tra turista e struttura agevolando la condivisione di offerte, promozioni e opportunità di SVAGO, OSPITALITA’, GASTRONOMIA e turismo in loco.
c) di realizzare convenzioni turistiche volte a realizzare sconti per turisti sostenitori di LESTO.it
L’Associazione non ha scopo di lucro, il suo patrimonio è costituito dalle quote associative dei soci sostenitori, dalle donazioni e dai contributi degli aderenti e di quanti altri vogliano partecipare alla sua attività.
TITOLO II (Associati)
ARTICOLO 3
All’Associazione possono partecipare:
a) turisti SOCI ordinari, previa adesione, a titolo gratuito, via web: turisti, aziende di promozione turistica, enti ed associazioni turistiche, tour operator.

b) turisti SOCI sostenitori, previa adesione, a titolo gratuito, via web: turisti, aziende di promozione turistica, enti ed associazioni turistiche, tour operator.

c) esercenti SOCI ordinari, previa adesione, a titolo gratuito, via web: musei, strutture ricettive, aree archeologiche, ristoratori, locali, parchi tematici, aziende di promozione turistica, enti ed associazioni turistiche.

d) esercenti SOCI sostenitori, previa adesione, a titolo gratuito, via web: musei, strutture ricettive, aree archeologiche, ristoratori, locali, parchi tematici, aziende di promozione turistica, enti ed associazioni turistiche.
TITOLO III: (Organi Sociali)
ARTICOLO 4
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Presidente.
ARTICOLO 5
L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati ordinari e redattori. Si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza od impedimento, del Vicepresidente. In mancanza di entrambi l’Assemblea elegge un nuovo Presidente tra i presenti, al fine di garantire il suo regolare svolgimento.
L’Assemblea può essere convocata anche dagli Associati ordinari, purché ne facciano richiesta un numero non inferiore al 20% (venti per cento) di essi.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea è convocata tramite comunicazione scritta (raccomandata, telegramma, fax e/o altro strumento idoneo) agli Associati, da inviare necessariamente con un anticipo di 15 giorni dalla data di riunione, oppure con affissione presso la sede legale.
E’ valido se è presente, personalmente o per delega, un numero di Associati ordinari ed onorari non inferiore al 20% (venti per cento); le deliberazioni sono a maggioranza semplice, eccetto le delibere di cui alla lettera a) e c), dell’art. 6 per le quali vige la regola della maggioranza qualificata dei due terzi degli Associati rappresentati in Assemblea.
Ogni socio può rappresentare con delega scritta fino a cinque Associati.
Sono privi del diritto di voto i componenti del Consiglio Direttivo, in materia di approvazione del bilancio e di delibere relative alle loro responsabilità.
ARTICOLO 6
Sono di competenza dell’Assemblea:
a) l’approvazione e le modifiche del regolamento elettorale;
b) la nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
c) le modifiche dello Statuto;
d) l’approvazione del bilancio;
e) l’approvazione delle quote associative e degli eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 7
Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori vengono eletti secondo un determinato regolamento elettorale, in virtù di candidature individuali, attraverso un numero di preferenze pari almeno a tre, per quel che riguarda il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori durano in carica tre anni.
ARTICOLO 8
L’organo di governo dell’Associazione è rappresentato dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è Costituito da un numero dispari di componenti, compreso fra cinque e sette, determinati di volta in volta dall’Assemblea, ed elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente, o, in sua mancanza, dal Vicepresidente ovvero da due componenti.
ARTICOLO 9
Il Segretario redige i verbali delle Riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, cura gli schedari e gli archivi dell’Associazione oltre il disbrigo della corrispondenza.
Il Segretario può essere nominato anche Tesoriere.
Al Tesoriere è affidata anche la contabilità relativa al fondo dell’Associazione.
ARTICOLO 10
Sono di competenza del Consiglio Direttivo, oltre alla verifica dei requisiti soggettivi degli associati di cui all’art. 3;
a) l’elezione del Presidente, del Vicepresidente, nonché del Segretario;
b) le proposte riguardanti le eventuali modifiche dello Statuto e del regolamento elettorale;
c) le proposte relative alla misura delle quote associative;
d) la redazione del progetto annuale;
e) la definizione del programma di attività dell’Associazione;
f) la nomina degli Associati onorari con le modalità di cui all’art. 3.
ARTICOLO 11
I componenti del Consiglio Direttivo che non partecipino, senza giustificato motivo, per un numero superiore a tre convocazioni consecutive, decadono automaticamente dall’incarico.
Nel caso in cui durante il biennio vengano a mancare per dimissioni o per altri motivi uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentrano i primi candidati non eletti, se vi fossero, e accettano espressamente tale incarico.
In loro mancanza o rinuncia, il Consiglio Direttivo, fino ad un numero di due Componenti, provvede a sostituirli tra i Soci ordinari.
I Consiglieri in tal modo nominati, entrano a far parte del Consiglio Direttivo, con solo il potere consultivo, sino al momento in cui l’Assemblea non li nomina membri effettivi dello stesso e per tutta la durata del manato Concesso ai membri sostituti.
Nel caso in cui venissero a mancare quattro o più membri, il Consiglio Direttivo, è da ritenersi dimissionario nel suo complesso.
Il Presidente è obbligato a convocare immediatamente l’Assemblea, in virtù delle norme previste ex art. 6, ponendo all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Consiglio.
ARTICOLO 12
Il Presidente possiede, a tutti gli effetti, la firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Assicura, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, l’unità, la continuità, ed il coordinamento delle funzioni di governo, secondo i dettami stabiliti dall’Assemblea, ed in particolare:
a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, ne prepara l’ordine del giorno e garantisce l’immediata attuazione delle deliberazioni prese;
b) propone, senza vincolo, al Consiglio Direttivo i nominativi di due componenti dello stesso per le eventuali cariche di Vicepresidente e di Segretario;
c) non può rivestire la carica per più di due mandati consecutivi.
ARTICOLO 13
Il Collegio dei Revisori è costituito dal Presidente, oltre che da due membri effettivi e da due supplenti (sono eletti tra gli aventi diritto al voto tra g1i Associati ordinari).
Compito del Collegio è la revisione della gestione economico patrimoniale dell’Associazione, per quel che riguarda la correttezza formale, nonché la coerenza dell’allocazione delle risorse deliberate dall’Assemblea.
Il Collegio Sindacale svolge annualmente una redazione nel corso dell’Assemblea ed ha il potere di chiedere al Presidente la convocazione dell’Assemblea, nel caso in cui dovesse riscontrare gravi motivi.
ARTICOLO 14
Revisori devono essere presenti alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
I Revisori assenti per più di cinque convocazioni successive annue, senza giustificato motivo, decadono automaticamente dall’ufficio.
Se, per dimissioni o altre cause, mancassero uno o più membri del Collegio dei Revisori, subentrano i membri supplenti, il cui ufficio sarà attribuito al primo dei non eletti. Ove ciò non fosse possibile, e l’Assemblea, ex art. 6, a provvedere alla nomina dei Revisori vacanti.
ARTICOLO 15
L’Associazione potrà sciogliersi su deliberazione della maggioranza qualificata dell’Assemblea. Il patrimonio verrà devoluto al Presidente e al vicepresidente, per il perseguimento degli obiettivi nel periodo di vita dell’Associazione
ARTICOLO 16
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia.